Statuto

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita per volontà della signora Giulia Giorgini, a memoriadel proprio fratello Prof. Rodolfo Giorgini, una fondazione denominata "Fondazione Prof. Rodolfo Giorgini".

ART. 2 - SEDE

La fondazione ha sede in Ancona, piazza Roma 22.

ART. 3 - SCOPO

La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica in campo neuropsichiatrico. Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione agisce con spirito di collaborazione e di solidarietà con le altre istituzioni nazionali ed estere, con particolare riguardo alla diffusione delle ricerche condotte e delle conoscenze acquisite.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo della Fondazione medesima, al quale atto costitutivoil presente statuto è allegato, quale sua parte integrante e sostanziale. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, eredità, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio di condividere il benefico scopo della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

a) il Presidente

b) il Consiglio di Amministrazione

c) il Comitato tecnico scientifico

d) il Collegio dei revisori

ART. 6 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Ancona, ha la legale rappresentanza della Fondazione e dura in carica tre anni. In particolare, egli esercita le seguenti funzioni:

a) presiede il Consiglio di amministrazione

b) convoca il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;  

c) presiede il Consiglio di amministrazione e ne coordina l'attività

d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;

e) sovrintende  il buon funzionamento della Fondazione;

f) adotta in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio di amministrazione i provvedimenti spettanti al Consiglio stesso - ad eccezione delle modifiche statutarie, dei bilanci e dei regolamenti - e necessari per non compromettere il funzionamento della Fondazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi e devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta successiva. In caso di assenza o di impedimento o di sopravvenuta mancanza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente che viene eletto a scrutinio segreto es a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Ancona, è composto da cinque membri e dura in carica tre anni. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Approva, inoltre, entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di voto contrario del Presidente, occorre il voto favorevole di tutti e quattro gli altri componenti del Consiglio. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria qualora il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri.  La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. I verbali del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e da tutti i consiglieri partecipanti all'adunanza.

ART. 8 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Ancona, è composto da tre membri, che eleggono nel proprio seno il Presidente, e dura in carica tre anni. E' organo consultivo del Consiglio di amministrazione ed esercita un funzione consultiva generale in ordine all'attività di ricerca scientifica della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno trimestralmente, su convocazione del proprio Presidente. Si riunisce, inoltre, in caso di necessità o su richiesta del Presidente della Fondazione. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dell'Università degli Studi di Ancona esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione. In particolare, spetta al Collegio dei Revisori:

a) redigere relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione

b) l'accertamento della regolare tenuta della contabilitàdella Fondazione;

c) la verifica periodica della cassa dei valori e dei titoli della Fondazione.

I componenti del Consiglio possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione. A tal uopo, deve essere loro notificato l'avviso di convocazione. Gli stessi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 10 - INDENNITA'

Le indennità e i gettoni di presenza dovuti al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Ancona.

ART. 11 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.